Sommario
 
Le Direttive 97/23/CE e 2014/68/UE emanate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo (Situazione legislativa corrente ; Emendamenti e correzioni ; Studi svolti dall'Unione Europea) - Attuazione in Italia - Norme armonizzate - Linee guida WGP - Fiche Orgalime - Guide tecniche italiane - Guide tecniche internazionali - Studi comparativi con ASME BPVC - Principali argomenti tecnici (Ambito ; Materiali ; Il fascicolo tecnico ; L’analisi dei rischi ; I requisiti essenziali di sicurezza) - Siti web (Commissione Europea ; Autorità pubbliche in Italia ; Enti di normazione ; Associazioni di costruttori italiani ; Organismi notificati ; Altri portali di interesse) - Pubblicazioni e corsi
 


Le Direttive 97/23/CE e 2014/68/UE emanate dal Parlamento e dal Consiglio Europeo

 

La Direttiva 97/23/CE, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 29 maggio 1997 (>> testo aggiornato in italiano), altrimenti nota come PED (acronimo di Pressure Equipment Directive), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea fascicolo L 181, 9.7.1997, p.1 ed è entrata in vigore il 29 novembre 1999.

Il periodo transitorio, durante il quale ai fabbricanti era consentito di scegliere di applicare la direttiva o la legislazione nazionale preesistente, s’è concluso il 29 maggio 2002. Dal 30 maggio 2002 l’applicazione della Direttiva è obbligatoria in tutta Europa.

Il 15 Maggio 2014 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emesso la Direttiva 2014/68/UE (>> testo aggiornato in italiano) che ha sostituito la precedente Direttiva 97/23/CE. La nuova Direttiva è diventata cogente per tutti gli Stati Membri dal 19 Luglio 2016 (secondo l'Articolo 49 della Direttiva stessa). Essa è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/164 del 27.6-2014. In Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (>>)

 

Situazione legislativa corrente
La situazione legislativa riguaedante la Direttiva 97/23/CE è reperibile nel sito EUR-Lex  (>>) e nel sito web Attrezzature a pressione e apparecchia a gas della Commissione Europea (Nota: in data 2018-01-10 questo sito non è più operativo).
La situazione legislativa aggiornata riguardante la Direttiva 2014/68/UE è reperibile nel  sito EUR-Lex (>>) e nella pagina web Pressure Equipment Device (>>).

 

Emendamenti, correzioni e abrogazioni

Dal sito web con testo in italiano, EUR-Lex  (>>):

Abrogazioni:
  1. 32014L0068: Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione Testo rilevante ai fini del SEE (pagina web >>)
Modifiche:
  1. M1, 32003R1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (OJ L 284, p.1, 31.10.2033) (pagina web >>): modifica articoli 7.2 e 7.3 dal 20/11/2003.
  2. M2, 32012R1025: Regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (OJ L 316, p.12, 14.11.2012) (pagina web >>): cancellazione articolo 6 dal 01/01/2013.
Correzioni:
  1. 31997L0023R(01): Corrigendum C1 alla Direttiva 97/23/CE, OJ L 265, 27.9.1997, p.110 (97/23/CE) (pagina web >>) [Nota: testo disponibile solo in inglese].
  2. 31997L0023R(02): Corrigendum C2 alla Direttiva 97/23/CE, OJ L 250, 23.9.1999, p. 14-14 (pagina web >>) [Nota: testo disponibile solo in inglese].
  3. 31997L0023R(02): Corrigendum C3 alla Direttiva 97/23/CE (pagina web >>) [Nota: non riguarda l’edizione italiana].
  4. 31997L0023R(04): Corrigendum C4 alla Direttiva 97/23/CE, OJ L 93, 7.4.2011, p. 38 (97/23/CE) (pagina web >>) [Nota: non riguarda l’edizione italiana].
  5. 31997L0023R(05): Corrigendum C5 alla Direttiva 97/23/CE, OJ L 365, 19.12.2014, p. 166 (97/23/CE) (pagina web >>) [Nota: non riguarda l’edizione italiana].

 

Studi svolti dall'Unione Europea
Dalla pagina Pressure Equipment Directive (>>)  [Nota: disponibile solo in Inglese]:
  1. Studio (condotto negli anni 2013-2013) delle modifiche da apportare all’articolo 9 della PED, per adeguarla al regolamento (>> Regolamento CE No 1272/2008 del 16.12.2008) sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) delle sostanze e delle miscele (>> vai al testo dello studio). Il regolamento, alla conclusione del periodo transitorio che avrà termine il 31 maggio 2015, sostituirà la corrente classificazione prevista dalla Direttiva Sostanze Pericolose o DSD No. 67/548/CEE (>> vai al testo della Direttiva 67/548/CEE del 27.6.1967).
  2. Proposta (>> vai al testo della proposta, disponibile solo in inglese) legislativa per allineare la PED al New Legislative Framework (NLF) stabilito con la Decisione No. 768/2008(>> vai al testo della Decisione No. 768/2008 del 9.7.2008) e al Regolamento CLP.
  3. Negli anni 2011-2012 è stata condotta una valutazione indipendente della direttiva sugli apparecchi a pressione. Lo scopo di questa valutazione è stato, come descritto nella pagina “Evaluation of the pressure equipment directive” (>>) accertare come e in quale misura la direttiva ha centrato l’obiettivo di assicurare la libera circolazione di apparecchi a pressione all’interno dell’Unione Europea e, al tempo stesso, garantire un elevato livello di sicurezza. I risultati dello studio sono descritti in due rapporti, entrambi reperibili nella pagina web sopra richiamata: a) Evaluation of the Pressure Equipment Directive: Final Report (>>), Ottobre 2012; b) Evaluation of the Pressure Equipment Directive: Executive Summary (>>), Ottobre 2012.
  4. La pagina Crescita - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (>>) del sito web della Commissione Europea segnala l’articolo “Fairer, safer, simpler: New rules for pressure equipment” della Rivista Impresa & Industria (>> vai all’articolo) del 15/10/2013.

  

Attuazione in Italia

 

La Direttiva 97/23/CE è stata recepita e attuata in Italia col Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (>> testo).

Sono stati successivamente emessi il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, “Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili“ (>> testo) e  il Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78, “Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (12G0099)“  (>> testo).

L’esercizio delle attrezzature a pressione non essendo disciplinato dalla PED, in quanto le direttive comunitarie attengono al solo prodotto, è demandato alla regolamentazione nazionale.

Al riguardo, il Ministero delle attività produttive ha successivamente emanato il Decreto 1 dicembre 2004, n. 329, “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93” (>> testo).

Il Ministero delle attività produttive ha emesso la Circolare 23 maggio 2005, “Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329“ (>> testo).

Il Ministero delle attività produttive ha emesso la Circolare 2 marzo 2005, n. 2117, “Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE.” (>> testo).

La Direttiva 2014/68/UE è stata recepita e attuata in Italia col Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, "Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)"  (>> testo).

 

Norme armonizzate

 

Periodicamente la Commissione Europea aggiorna l’elenco delle norme europee armonizzate con la PED, l'applicazione delle quali fornisce presunzione di conformità alla Direttiva.

L’ultimo aggiornamento è disponibile nella pagina Pressure equipment in Crescita - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (>>) ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 24.01.2014 (OJ 2014/C 22/01) (>> testo contenente l’ultimo elenco aggiornato delle norme armonizzate) [Nota: l'elenco precedente è stato pubblicato il 4.5.2013 (OJ 2013/C 128/1) (>> testo contenente il precedente elenco delle norme armonizzate)].

 

Linee guida WGP

 

Il gruppo di lavoro “Pressione” (WGP = Working Group Pressure) della Commissione Europea sviluppa (e ha sviluppato) delle linee guida , che pur non essendo legalmente vincolanti, assolvono, tuttavia, la funzione di fornire gli elementi per una corretta e coerente applicazione della Direttiva.

Le linee guida sono suddivise in 10 sezioni tematiche:

  1. Scopo  ed esclusioni della Direttiva
  2. Classificazione e categorie
  3. Assiemi
  4. Procedure di valutazione
  5. Interpretazione dei requisiti essenziali di sicurezza attinenti alla progettazione
  6. Interpretazione dei requisiti essenziali di sicurezza attinenti alla fabbricazione
  7. Interpretazione dei requisiti essenziali di sicurezza attinenti ai materiali
  8. Interpretazione degli altri requisiti essenziali di sicurezza
  9. Varie
  10. Argomenti  generali / orizzontali

La versione corrente delle linee guida è la numero 14 che include tutte le linee guida emesse dal WGP sino alla riunione del 7/3/2013.

Informazioni sulle linee-guida sono reperibili nella pagina dedicata dal sito (in inglese, francese e tedesco) della Commissione Europea: “PED guidelines” . Da questa pagina si accede alla raccolta completa riguardante la direttiva 97/23/EC  (>>) versione 1.6 del 31/03/2015 (263 pagine in inglese) e alla raccolta completa riguardante la direttiva 2014/68/UE (>>)  versione 4.0 del 12/5/2017 (235 pagine in inglese).

 

Fiche Orgalime 

 

Orgalime (European Engineering Industries Association) dedica alla PED delle guide applicative scaricabili gratuitamente dalla pagina Orgalime Guides (>>) previa registrazione:

  1. Orgalime Guide Assembly under PED;
  2. Pressure Equipment Directive – Orgalime Guide, May 1999, updated April 2008 (in passato reperibile anche nel web site www.anima.it).

Orgalime ha fornito i seguenti pareri sulla PED: 3/4, 4/1, 5/2, 6/1, 15/1, 19/1, 22/1, 30/1, 31/1, 37/1, 46/1, 52/3, 60/2, 64/2, 75/3, 76/1, 80/2, 83/3, 87/2, 146/0, 149/0, 154/2, 155/1, 156/2, 158/2, 159/1, 173/1, 175/1, 177/1, 179/1, 182/1, 193/1; dove il primo numero indica il progressivo del parere e il secondo la versione corrente. Quelli evidenziati in rosso sono i pareri inclusi nella guida Orgalime aggiornata emessa nell’aprile 2008.

 

Guide tecniche italiane

 

La sorveglianza del mercato in Italia dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che si avvale, come organo tecnico-scientifico, dell’INAIL per svolgere i controlli della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori. La legge 30 luglio 2010, n. 122 ha attributo all’INAIL le funzioni svolte in passato dall’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro). ISPESL, oltre a operare come Organismo Notificato in ambito PED, esegue la certificazione e il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti dalle norme comunitarie.

ISPESL  ha emesso nel 2003 la seguente guida sulla PED: “Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione”  divisa in tre parti: Parte 1, Introduzione alla Direttiva PED, Parte 2, Allegato II e Aspetti applicativi (Progettazione e Fabbricazione). La Guida era sino a non molto tempo fa scaricabile dal sito INAIL, ma non lo è più alla data di pubblicazione di questa pagina.

Giacché la legislazione italiana corrente le assegna la funzione di effettuare la prima verifica di messa in servizio, in questo ambito ISPESL ha emesso la seguente documentazione di guida:

  • Esempi di tubazioni e recipienti rientranti o meno nell’applicazione dell’art. 16 del D.M. 329/04 per impianti in esercizio”, 20/04/2007 (>> testo);
  • L’esame visivo di attrezzature a pressione, ai fini delle verifiche di costruzione e di esercizio”, ISPESL, Dipartimento di Omologazione e Certificazione, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza, Gennaio 2006 (>> testo);
  • Lettera circolare n. 14/05: “Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell’art. 19 del D. Lgs. 93/2000 – Chiarimenti e precisazioni sulle riparazioni”, 06/12/2005 (>> testo);
  • ISPESL, Dipartimento territoriale di Brescia, Natale Palumbo, “Competenze ed obblighi degli organismi notificati, dei soggetti verificatori e quelli conseguenti degli utilizzatori, D.M. 1 dicembre 2004, n. 329“ (>> testo).

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato il seguente documento:

  • Modalità operative per l’applicazione del decreto 1 dicembre 2004 n. 329, regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93” (>> testo).

Innumerevoli guide tecniche sono state inoltre sviluppate da aziende e organismi italiani operanti nel settore della caldareria.

Tra di esse, a solo titolo informativo e senza alcun intento di esaustività e completezza, si citano:

  • Baglioni, Guida al D.M. 329/2004 (>>)
  • Gruppo Fiorini, Guida alla direttiva P.E.D. (>>);
  • Tenaris, Direttiva PED (>>);
  • Fisher, Bollettino 71:009 (PED), Guida alla classificazione dei regolatori della Direttiva sulle apparecchiature a pressione (PED) (>>);
  • Italcert, Attrezzature a pressione – PED (>>);
  • Progetto salute, Linee guida per la valutazione della conformità di attrezzature a pressione (>>);
  • TÜV Italia, Ispezioni e certificazione PED (>>);
  • G. Fiori International Srl, Direttiva PED (>>);
  • Bureau Veritas, Sulle verifiche in esercizio (>>);
  • Gi.eFFE.M., D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 (>>).

 

Guide tecniche internazionali

 

Diversi organismi internazionali operanti nel settore della certificazione di apparecchi a pressione hanno pubblicato guide tecniche per l’applicazione della PED.

Tra esse, senza pretendere di essere esaustivi e solo a titolo informativo, si citano:

  • DTI, Product Standards, Pressure Equipment, Guidance Notes on the UK Regulations, April 2005, URN 05/1074 (>> testo).
  • Blackmonk Engineering Ltd – Simon Learman, A Process Engineer’s Guide to the Pressure Equipment Directive, 2 April 2009 (>> testo).
  • HSB Global Standards – PED Selection Guide – 4 Easy Steps – 20010302 (>> testo).
  • HSB Global Standards – Quick Reference Guide - PED Selection Guide (>> testo).
  • Force Certification, PED – Guide (>> sito web).
  • Fisher/Emerson, Bulletin MCK 2132 (PED), Pressure Equipment Directive (PED) and Transportation Pressure Equipment Directive (TPED) Classification Guide for LP Gas Products, May 2016 (>> testo).
  • USA, NIST GCR 04-870, A Guide to the EU Pressure Equipment Directive, 2004 Edition (>> sito web).
  • Repubblica di Cipro, Guide to the implementation of Directive 97/23/EC on Pressure Equipment, May 2004 (>> testo, link non più valido).
  • ECE Global, LLC – Particular Material Appraisals (>> testo).
  • United Kingdom, HSE-Health and Safety Executive, The Law on Pressure Equipment Directive (Directive 97/23/EC) (PED) (>> sito web).
  • United Kingdom, HSE-Health and Safety Executive, European Community law on the supply of new products, Pressure equipment and vessels (>> sito web).
  • Kiwa Meyer (Turchia), Conformity Assessment Services, Pressure Equipment Directive (PED) (>> sito web).
  • IPU Group, Guide to the Presssure Equipment Directive (>> testo).
  • British Engineering Services, A quick guide to changes to the Pressure Equipment Directive (PED) (>> sito web).

 

Studi comparativi con ASME BPVC

 

L’American Society of Mechanical Engineers (ASME) ha pubblicato due guide destinate ai detentori dello “stamp” ASME al fine di spiegare come sia possibile soddisfare i requisiti della PED quando si costruisce in accordo al Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) di ASME:

  • ASME Section I PED Guide, Supplement to Guide for ASME Stamp Holders Use of ASME Section I to Meet the EC Pressure Equipment Directive (97/23/EC), ASME doc. STP/PT-002, 2005 (acquistabile nel sito web di ASME: >> testo);
  • Comparison of Pressure Vessel Codes ASME Section VIII and EN 13445 – Technical, Commercial, and Usage Comparison – Design fatigue Life Comparison, ASME doc. STP-PT-007, 2006 (pdf scaricabile dal sito web di ASME: >> testo).

Il documento ASME STP-PT-007 intendeva eminentemente rispondere allo studio commissionato dalla Commissione Europea, sviluppato da TÜV Austria e da CEC (Italia) e pubblicato nel luglio 2004:

Nel 2008, il gruppo di lavoro CABF PED/SPV del “Conformity Assessment Body Forum“ (CABF, v. pagina Accreditation of conformity assessment bodies nel sito web della Commissione Europea ) ha pubblicato negli atti del 32 incontro CIRCA tenutosi a Bruxelles il 4/3/2008 un rapporto tecnico informale riguardante il documento ASME STP/PT-002:

  • Review of Supplement to Guide for ASME Stamp Holders in the use of ASME Section I to meet the EC Pressure Equipment Directive 97/23/EC (>> testo).

La Sezione ASME Italia nel 2011 e nel 2013 ha dedicato a questo argomento due conferenze internazionali, dove i principali esperti del settore hanno illustrato come ottemperare ai requisiti PED usando il BPVC di ASME:

  • 2011 Conference on PED Requirements and ASME Code, 20-21 Ottobre 2011, Genova, Italia (>> sito web link non più disponibile, vedere brochure nel presente sito web >>).
  • 2013 Conference on PED Requirements and ASME Code, 14-15 Novembre 2013, Genova, Italia (>> sito web link non più disponibile, vedere brochure nel presente sito web >>).

Attenzione a questo aspetto è stata dedicate anche dal convegno SAFAP 2016, Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione, Milano, 15-16 Novembre 2016, i cui atti sono disponibili nel sito web di INAIL (>>).

 

Principali argomenti tecnici

 
Ambito

In base all’articolo 1, voce 1, la direttiva 97/23/CE si applica ad attrezzature o insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile (PS) superiore a 0,5 bar.

Con l’espressione “attrezzature a pressione” si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, oltre a tutti gli elementi annessi, quali flange, bocchelli, raccordi, supporti, orecchie di sollevamento, etc.

Secondo l’articolo 9, le attrezzature a pressione sono classificate in quattro categorie (tre per le tubazioni) in funzione della pressione, delle dimensioni (volume interno o diametro nominale per i tubi), del tipo di fluido contenuto (liquido o gas, pericoloso o meno). Il livello del pericolo aumenta al crescere della categoria.

A ogni categoria, da I a IV, si applica un diverso modulo di valutazione della conformità. Tutte le attrezzature rientranti in queste categorie devono recare la marcatura CE.

Le attrezzature che, pur sottoposte a pressione eccedente 0,5 bar, hanno dimensioni e fluido contenuto tali da non ricadere nella categoria I, non devono recare la marcatura CE e non sono soggette a nessuno specifico modulo di valutazione della conformità (art. 4.3).

 

Materiali

La gestione dei materiali è uno degli aspetti qualificanti della PED. Il sito web della Commissione Europea dedica all’argomento la pagina: “Pressure Equipment Directive” (>>). 

I materiali ammessi dalla direttiva cadono in tre grandi famiglie:

  1. I materiali che soddisfano una norma armonizzata;
  2. I materiali coperti da un’approvazione europea di materiali (EAM);
  3. I materiali soggetti a una valutazione particolare (PMA).

Per i primi, si fa riferimento alle norme armonizzate il cui elenco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

I secondi sono quelli regolamentati dagli articoli 2.14 (Definizioni) e 15 (Approvazione europea di materiali). Il documento PE-01-01 (versione approvata dal WGP il 17 marzo 2004), Guiding principles for the contents of EAM drafts (>>) illustra i requisiti di un EAM. L’argomento è trattato da alcune linee guida, nella sezione G (>>) e nella sezione I (>>) (Nota: le sezione G e I delle linee guida attinenti alla direttiva 2014/68/UE corrispondono alle sezioni 7 e 10 delle linee guida attibebti alla direttiva 97/23/CE >>). La pagina web dell'Unione europea un tempo forniva anche il link all’elenco degli EAM sottoposti (>> link non più valido) a oggi e degli EAM pubblicati (>> link non più valido). Entrambi i link sono tuttavia scomparsi nella nuova pagina dedicata.

Per i materiali soggetti a una valutazione particolare (PMA = Particular Material Appraisal), la pagina web sopra richiamata offre il link al documento PE 03-28 (versione approvata dal WGP il 21 novembre 2006), Guiding principles for the content of PMA (>>) che illustra i requisiti per le PMA.

Riguardo ai materiali è interessante la seguente pagina sul web: i materiali nella direttiva PED (http://www.claudiotomasoni.it/wordpress/?p=117)

 

Il fascicolo tecnico

Tra gli aspetti peculiari della direttiva 97/23/CE il fascicolo tecnico a cura del fabbricante occupa un posto di rilievo. Ogni prodotto immesso sul mercato deve essere dotato di un fascicolo tecnico custodito dal fabbricante (o dalla figura giuridica che corrisponde alla definizione di fabbricante secondo la direttiva) e messo a disposizione delle autorità di sicurezza per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultima attrezzatura a pressione.

Il fascicolo tecnico deve contenere almeno le seguenti sezioni o parti:
  1. DATI DI PROGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO
  2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
  3. ANALISI DEI RISCHI
  4. VERIFICA DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
  5. RELAZIONE DI PROGETTAZIONE E DISEGNI
  6. MANUALE D’USO E MANUTENZIONE PER L’UTILIZZATORE
  7. MATERIALI
  8. PROCEDURA DI FABBRICAZIONE
  9. GIUNZIONI PERMANENTI
  10. PIANO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ
  11. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
  12. RAPPORTO DELLA VERIFICA FINALE
  13. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FABBRICANTE

La relazione di progettazione, i disegni di assieme e di dettaglio, il manuale d’uso e manutenzione, le procedure applicate, il piano di controllo della qualità, etc. saranno in generale documenti distinti richiamati dal fascicolo tecnico e a esso allegati.

 

L’analisi dei rischi

L’analisi dei rischi costituisce parte essenziale del fascicolo tecnico, in quanto aspetto caratteristico della direttiva 97/23/CE. Tra le norme armonizzate con la PED non c’è nessuno standard europeo che tratta dell’analisi dei rischi come, invece, accade per la Direttiva Macchine (2006/42/CE). Lo svolgimento dell’analisi dei rischi è uno dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) della PED, in quanto previsto dal punto 1.1 dell’allegato I.

Non essendo prevista una norma armonizzata con PED per l’analisi dei rischi, non esiste un riferimento per lo svolgimento di questa analisi. Un utile riferimento è, tuttavia, costituito dalla norma EN 12100:2010 armonizzata con la direttiva macchine che fornisce gli strumenti concettuali necessari.

L’analisi dei rischi eseguita su apparecchi a pressione si basa in generale su un’impostazione del tipo What-if (adottato per applicazioni relativamente semplici sotto l’aspetto dell’albero degli eventi pericolosi) in cui si parte da un elenco di guasti e dai pericoli che essi creano. Si valuta per ogni guasto la gravità del danno che esso è in grado di causare e la frequenza con cui il guasto, ovvero il pericolo che esso crea, può manifestarsi. Si valuta quindi l’indice di rischio, inteso nel modo classico come prodotto della gravità del danno per la frequenza del pericolo. Se l’indice di rischio è non accettabile si descrivono le misure adottate per eliminarlo o per ridurlo, con adeguate misure di protezione; ovvero, si stabiliscono le avvertenze all’utilizzatore nei casi in cui il rischio non possa essere eliminato (informazione sul rischio residuo).

 

I requisiti essenziali di sicurezza

L’individuazione dei requisiti essenziali di sicurezza (acronimo RES), che, sotto l’aspetto della tutela del pubblico interesse (salute e sicurezza dell’utente, tutela della proprietà e dell’ambiente), devono essere soddisfatti dal prodotto cui si riferiscono, rappresenta l’elemento fondamentalmente innovativo delle direttive del nuovo approccio nella cui famiglia la PED rientra.

Essi si applicano a prodotti sufficientemente omogenei per i quali sia, dunque, possibile individuare un rischio di tipo orizzontale, ovvero dei pericoli comuni. I requisiti essenziali di sicurezza sono generalmente elencati nell’allegato I della direttiva, così come, appunto succede per la PED.

Giacché le direttive del nuovo approccio non intendono proporre una specifica tecnica, ovvero una norma di dettaglio per la realizzazione del prodotto cui attengono, lasciando al fabbricante la facoltà di scegliere il modo con cui soddisfarli nel dettaglio, i RES sono generalmente di  tipo qualitativo. Normalmente, essi consistono nell’enunciazione dei principi generali che l’apparecchiatura oggetto della direttiva deve rispettare per soddisfare il livello di sicurezza minimo richiesto alla sua libera circolazione nel mercato europeo e sono formulati in modo tale da consentire la valutazione di conformità anche in assenza di norme armonizzate o nel caso in cui il fabbricante decida di non avvalersi di esse.

La direttiva 97/23/CE rappresenta una delle poche eccezioni a quest’impostazione. Essa, infatti, nella sezione 7 dell’Allegato I definisce anche alcuni requisiti di tipo quantitativo. I RES di tipo quantitativo riguardano:
  1. Il calcolo delle sollecitazioni ammissibili;
  2. I valori da adottarsi per i coefficienti di giunzione;
  3. Il picco di pressione temporaneamente ammesso prima dell’intervento dei dispositivi di limitazione della pressione;
  4. La determinazione del valore di pressione idrostatica; e
  5. Le caratteristiche di allungamento percentuale minimo e di energia di flessione da urto minima dei materiali ammessi all’impiego.

L’analisi del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza è necessariamente coordinato con l’analisi dei rischi che, attraverso la definizione dei limiti del prodotto e l’individuazione dei possibili guasti e dei pericoli da essi creati, permette di individuare quale requisiti essenziali si applicano. Il processo che ne scaturisce è necessariamente iterativo, in quanto l’analisi dei requisiti essenziali potrebbe far emergere dei pericoli inizialmente sottovalutati nell’analisi dei rischi e, conseguentemente, la necessità di eliminarli o ridurli. I requisiti essenziali devono essere applicati in funzione dei pericoli inerenti a un dato prodotto.

 

Siti web

 
Commissione Europea

 

Autorità pubbliche in Italia

 

Enti di normazione

 

Associazioni di costruttori italiani

 

Organismi notificati

 

Altri portali di interesse

 

Pubblicazioni e corsi

 

- In passato era possibile trovare in rete questa interessante pubblicazione: Politecnico di Bari: Il rischio derivante dai fluidi in pressionePolitecnico di Bari: Esempio di un insieme PED - Maciga – Fossati, La direttiva “ped” per le apparecchiature a pressione, obblighi e implicazioni per la manutenzione, 2004 (>> testo link non più attivo) - La gestione delle attrezzature e degli insiemi a pressione alla luce della direttiva europea in materia e delle norme di diritto interno, Corso di organizzazione e gestione della sicurezza aziendale, Università Insubria.