Sommario

Campo di applicazione - Responsabilità del fabbricante - Moduli di valutazione - Stato di validità - Aspetti collegati al nuovo approccio e all'approccio globale - La sicurezza dei prodotti


Campo di applicazione

 

La Decisione 93/465/CEEstabilisce il regime di apposizione della marcatura “CE” di conformità relativa alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione nel mercato, alla messa in servizio del prodotto. La marcatura “CE” è adottata nella legislazione europea come marchio di conformità solo nel caso in cui:

  • Si stia seguendo una direttiva che segue i principi del Nuovo Approccio e dell’Approccio Globale;
  • Sia utilizzato il metodo di armonizzazione totale;
  • La direttiva applicata contenga procedure di valutazione della conformità in accordo alla Decisione 93/465/CEE.

Non tutte le direttive comportano, dunque, l’apposizione della marcatura “CE”, ma solo quelle che seguono i principi indicati. I prodotti conformi a direttive che non comportano marcatura “CE” possono circolare liberamente sul mercato europeo, ma devono essere accompagnate da una dichiarazione o da un certificato di conformità.

 

Responsabilità del fabbricante

 

La marcatura “CE” deve essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Il fabbricante si assume la responsabilità finale della conformità del prodotto. La valutazione della conformità è in rapporto alla fase di progettazione e alla fase di fabbricazione del prodotto. Un Organismo Notificato, in funzione delle procedure di valutazione della conformità adottate, può intervenire in una o in entrambe le fasi. Quando l’Organismo Notificato interviene in una fase di controllo della produzione, la marcatura è seguita dal numero di identificazione dell’Organismo. È obbligatorio apporre la marcatura “CE” sui prodotti che rientrano nell’ambito di una direttiva che prevede la marcatura “CE”.

 

Moduli di valutazione

 

La Decisione 93/465/CEEprevede otto procedure di valutazione o moduli che si applicano alle fasi di progettazione e di produzione:

  • Controllo interno di fabbricazione (modulo A);
  • Esame “CE” del tipo (modulo B);
  • Conformità al tipo (modulo C);
  • Garanzia qualità produzione (modulo D);
  • Garanzia qualità prodotto (modulo E);
  • Verifica del prodotto (modulo F);
  • Verifica su un singolo pezzo (modulo G);
  • Garanzia qualità totale (modulo H).

 

Stato di validità

 

La Decisione 93/465/CEE è stata abrogata dalla Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune di commercializzazione dei prodotti. Le disposizioni relative alla marcatura CE sono contenute ora nel Regolamento 765/2008.

 

Aspetti collegati al nuovo approccio e all'approccio globale

 

a)      Risoluzione del Consiglio del 10/11/2003 sulle Comunicazioni della Commissione Europea: “Migliorare l’attuazione delle direttive “Nuovo Approccio” (GU C 282 del 25/11/2003).

b)      Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 7/5/2003: “Migliorare l’attuazione delle direttive Nuovo Approccio” [COM(2003) 240 definitivo – non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale].

c)       Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204 del 21/07/1998): la direttiva ha lo scopo di eliminare o ridurre tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possano risultare dall’adozione di norme tecniche nazionali diverse.

d)      Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità [Gazzetta ufficiale C 10 del 16.01.1990].

e)      Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [Gazzetta ufficiale C 136 del 04.06.1985].

 

La sicurezza dei prodotti

 

  • La Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 11 del 15.01.2002]: La sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato è assicurata dalla legislazione comunitaria, che garantisce un livello uniforme e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
  • Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti [Gazzetta ufficiale L 40 del 17.02.1993].
  • Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93.