I cardini del Nuovo Approccio sono:
1) Le norme armonizzate offrono la garanzia di rispettare i requisiti essenziali stabiliti dalle direttive;
2) La responsabilità di assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza e degli altri aspetti richiesti dalla direttiva spetta alle singole autorità nazionali;
3) L’introduzione di una clausola di salvaguardia che consente di contestare la conformità di un prodotto, o l’inadeguatezza o la mancanza di una norma armonizzata.
Il Nuovo Approccio richiede l’armonizzazione dei soli requisiti essenziali definiti dalle direttive.
Il concetto di requisiti essenziali si può applicare solo a prodotti sufficientemente omogenei, per i quali sia cioè possibile identificare un rischio di tipo “orizzontale”, applicabile omogeneamente all’intera famiglia di prodotto.
Deve essere possibile assoggettare quella famiglia di prodotto (e il rischio associato) ad una norma tecnica. I requisiti essenziali non devono essere confusi con le specifiche o caratteristiche tecniche di un prodotto!
Nota: il Nuovo Approccio non è stato applicato alla legislazione comunitaria in stato di avanzata produzione prima del 1985 o per quei prodotti in cui non è possibile definire un rischio associato di tipo univoco. Per questo motivo la legislazione comunitaria per i generi alimentari, i prodotti chimici, i prodotti farmaceutici, i veicoli a motore e i trattori non segue i principi del Nuovo Approccio.